Ott 172012
Il segretario regionale Enrico Frau trasmette in allegato la Sentenza della Corte Costituzionale sulla illegittimità costituzionale della trattenuta del 2,50% sullo stipendio
Nei mesi scorsi, a tutela del personale della scuola colpito dalle norme di natura previdenziale
contenute nei numerosi decreti-legge sulla finanza pubblica, la Cisl Scuola si è fatta promotrice di
ricorsi presso il tribunale del lavoro per richiedere l’interruzione della ritenuta del 2,50% a favore
del “fondo di previdenza dell’ex ENPAS” e la contemporanea restituzione delle somme
indebitamente trattenute a decorrere dal 1°.1.2011, data dalla quale è stato modificato il sistema di
calcolo della buonuscita sulla base di quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile per il
trattamento di fine rapporto (TFR).
Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale – con sentenza 223 (decisa l’8.10 e depositata in
cancelleria l’11.10.2012) – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione
legislativa, “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari
al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del dPR 1032/73”, in quanto
determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati,
non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò
stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”.
Grazie alla Sentenza della Corte Costituzionale escono così autorevolmente rafforzate e
legittimate le ragioni che hanno portato la Cisl Scuola ad intraprendere lo specifico
contenzioso giurisdizionale.
Sarà ora nostro impegno proseguire per il definitivo riconoscimento del risultato raggiunto e
per il recupero delle somme ingiustamente trattenute sugli stipendi di questi ultimi anni.